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In questa sezione saranno pubblicate informazioni, documenti e contatti relativi alla protezione dei dati personali secondo la normativa vigente, alla luce del Regolamento Europeo 2016/679, del D.lgs n°196/2003 e del recente D.lgs n° 101/2018. |
Il Garante ha ritenuto utile fornire chiarimenti sulla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali all'interno delle scuole, anche allo scopo di sviluppare nella comunità scolastica (che include alunni, famiglie e personale della scuola) una sempre maggiore consapevolezza dei propri diritti e doveri.
A tal fine, è stata pubblicata sul sito del MIUR
Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto scolastico, legalmente rappresentato dal dirigente scolastico.
Responsabile del trattamento interno dei dati è il DSGA.
Titolare e responsabili possono essere contattati ai recapiti istituzionali della scuola.
Incaricati e quindi autorizzati al trattamento sono amministrativi, tecnici, docenti e collaboratori scolastici, per le mansioni di propria competenza.
Titolare del trattamento |
Dirigente Scolastico: Ingenito Rossella |
naic83600q@pec.istruzione.it |
Responsabile della Protezione dei dati Personali RDP/DPO (Data Protection Officier) |
Avv. Errichielo Elio |
elio.errichiello@pec.it
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STRUTTURA RESPONSABILE DEL DOCUMENTO
ALLEGATI
POLITICA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI | ORGANIGRAMMA SICUREZZA |
L’obbligo dell’informativa si intende assolto con la pubblicazione sul sito web dell’istituto ai sensi della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 che riconosce l’effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti pubblici sui propri siti informatici. In particolare l’art. 32, comma 1 della legge ha sancito che “a far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”. Il successivo comma 5 dello stesso art. 32 precisa: “a decorrere dal 1 gennaio 2010 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale” (termine prorogato al 1 luglio 2010 dal decreto “Milleproroghe”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 dicembre 2009).